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L’escussione della polizza fideiussoria rilasciata ex D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122: un interessante

Rilevante pronuncia del Tribunale di Padova in merito ai presupposti dell’escussione da parte del promissario acquirente della polizza fideiussoria rilasciata dal promissario alienante di un immobile in costruzione ai sensi del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

Il Tribunale patavino ha accertato che il riferimento alla “volontà di recedere” contenuto nell’articolo 3 del d.lgs. 122/2005 deve essere inteso non in senso strettamente letterale ma, in generale, come volontà di risolvere il contratto, a prescindere dalle modalità con cui tale volontà è fatta valere.

Da ciò consegue che “la risoluzione del contratto preliminare, lungi da impedire l’escussione della polizza, costituisce presupposto sostanziale per richiederla. La condizione prevista all’art. 3 per la valida escussione della polizza è infatti proprio lo scioglimento del contratto ad opera del promissario acquirente (lett.a)”.

 

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